Separazioni e divorzi lampo – Istruzioni per l’uso

di Mariarosa Signorini.

Il D.L. n. 132/2014, modificato il 10 novembre 2014 dalla legge n. 162, ha stabilito la possibilità di separazioni e divorzi consensuali, attraverso due nuovi istituti, più veloci.

Si riducono notevolmente i tempi della procedura: per separazioni e divorzi, attraverso la negoziazione assistita da avvocati e la conclusione di un accordo presso l’Ufficio dello Stato Civile.

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La negoziazione assistita

In materia di separazione e divorzio è facoltativa, con la conseguenza che non è una condizione di procedibilità della domanda giudiziale e il suo mancato esperimento non ha nessuna conseguenza sull’eventuale processo civile successivamente instaurato. Ciascun coniuge deve farsi assistere da almeno un avvocato. L’accordo raggiunto deve indicare che i rispettivi avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare. Se l’accordo è stipulato in presenza di figli minori, gli avvocati devono indicare anche che hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’accordo raggiunto è soggetto al controllo del Pubblico Ministero presso il Tribunale competente.

In ipotesi di presenza di figli minori, oppure di figli maggiorenni da tutelare (incapaci o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti) l’accordo deve essere trasmesso al Pubblico Ministero entro 10 giorni dalla sua sottoscrizione. Se il Pubblico Ministero ritiene che l’accordo risponda all’interesse dei figli, lo autorizza. In caso contrario, lo trasmette entro 5 giorni al Presidente del Tribunale, che fissa la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. Se i coniugi non hanno figli o i loro figli non sono bisognosi di tutela il Pubblico Ministero, qualora non ravvisi irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti presso l’Ufficiale dello Stato civile. L’avvocato che assiste la parte deve trasmettere copia dell’accordo da lui autenticata all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto. Quest’ultimo annota l’accordo negli archivi informatici dello stato civile, sull’atto di nascita di ciascun coniuge e sull’atto di matrimonio.

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L’accordo di separazione consensuale e di divorzio congiunto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile

Costituisce, senza dubbio, la strada più rapida. Esso è precluso, comunque, alle coppie con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. I coniugi possono recarsi presso il comune di residenza di uno di essi o presso il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e davanti al Sindacoin qualità di ufficiale dello stato civile concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate. La stessa cosa può avvenire per la modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniali. La circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014 ha specificato che la ratio della previsione è di escludere qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto, talché al momento, in assenza di specifiche indicazioni normative, i Comuni non accetteranno accordi con clausole patrimoniali, come ad esempio l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento e qualunque altra utilità economica tra i coniugi.

Quanto all’iter procedurale, l’Ufficiale riceve da ciascuna delle parti personalmente la dichiarazione di volontà di separarsi o divorziare alle condizioni concordate. I coniugi dichiarano, altresì, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della procedura e nello stesso atto sono invitati a comparire nuovamente davanti all’ufficiale per la conferma dell’accordo, per una data successiva non inferiore a trenta giorni. In questo periodo l’Ufficio svolgerà i controlli sulle dichiarazioni rese dagli interessati. La mancata comparizione equivale a mancata conferma dell’accordo. In caso di successiva comparizione, l’ufficiale redige la conferma dell’accordo di separazione o divorzio. Anche l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali di separazione o divorzio.

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Invero tale nuovo “istituto” ha sollevato fra i molti numerose critiche poiché in esso sarebbe insito il rischio di accordi ingiusti o lesivi dei diritti di una parte, stante l’assenza del vaglio del Pubblico Ministero. Con riferimento alla negoziazione assistita critiche sono state, invece, mosse in ordine ai “pedanti” obblighi ai cui gli avvocati sarebbero sottoposti, obblighi dalla cui inosservanza deriverebbero responsabilità deontologiche e non solo, con comminazione finanche di sanzioni economiche particolarmente gravose.

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